Riforma Gelmini: ecco l’università

di Anna Laudati

Tutti ne parlano, molti sono scesi in piazza per protestare, non tutti la conoscono. ServizioCivileMagazine spiega la riforma Gelmini divisa in 18 semplici punti. (Francesco Fulcoli

1gelmini

1. Semplificazione della struttura stipendiale del personale accademico per eliminare le penalizzazioni a danno dei docenti più giovani e revisione degli assegni di ricerca per introdurre maggiori tutele, con aumento degli importi. Abolizione delle borse post-dottorali, sottopagate e senza diritti, e introduzione di una nuova normativa sulla docenza a contratto, con abolizione della possibilità di docenza gratuita se non per figure professionali di alto livello. Per il reclutamento invece si è introdotto un sistema di contratti a tempo determinato di 6 anni (3+3). Al termine dei sei anni se il ricercatore sarà ritenuto valido dall'ateneo sarà confermato a tempo indeterminato come associato. In caso contrario terminerà il rapporto con l'università maturando, però dei titoli utili per i concorsi pubblici. Questo provvedimento si rende indispensabile per evitare il fenomeno dei ricercatori a vita e determina situazioni di chiarezza fondate sul merito. Inoltre, il provvedimento abbassa l'età in cui si entra di ruolo in università, da 36 a 30 anni, con uno stipendio che passa da 1.300 euro a 2.100. Chiarificazione delle norme sul collocamento a riposo dei docenti e valutazione complessiva delle politiche di reclutamento degli atenei ai fini della distribuzione del fondo di finanziamento ordinario.

2. Ogni Ateno dovrà adottare un codice etico per evitare incompatibilità e conflitti di interessi legati a parentele. Alle università che assumeranno o gestiranno le risorse in maniera non trasparente saranno ridotti i finanziamenti del ministero dell'Istruzione.

3. Il Direttore Amministrativo sarà sostituito da un Direttore Generale. Quest’ultimo avrà compiti di responsabilità e dovrà rispondere delle sue scelte, come un vero e proprio manager.

4. Distinzione di funzioni tra Senato accademico e consiglio d'amministrazione. Il Senato avanzerà proposte di carattere scientifico, ma sarà il CDA ad avere la responsabilità chiara delle assunzioni e delle spese, anche delle sedi distaccate. Il CDA non sarà elettivo, ma responsabilizzato e competente, con il 40% di membri esterni ed Il presidente potrà essere esterno.

5. Delega al governo per riformare organicamente la legge 390/1991 in accordo con le Regioni per favorire l’accesso agli studi universitari e la mobilità. Inoltre sarà costituito un fondo nazionale per il merito al fine di erogare borse di studio e di gestire su base uniforme, con tassi bassissimi, i prestiti d'onore.

6. I docenti avranno l'obbligo di certificare la loro presenza alle lezioni. Viene stabilito inoltre un riferimento uniforme per l'impegno dei professori a tempo pieno per il complesso delle attività didattiche, di ricerca e di gestione, fissato in 1500 ore annue di cui almeno 350 destinate ad attività di docenza e servizio per gli studenti. 

7. Introduzione della contabilità economico-patrimoniale uniforme, secondo criteri nazionali concordati tra il Ministero dell’Istruzione e del Tesoro. Oggi i bilanci non calcolano la base di patrimonio degli atenei. Con le nuove norme, i bilanci dovranno rispondere a criteri di maggiore trasparenza. Debiti e crediti saranno resi più chiari. Scatta poi il commissariamento e la tolleranza zero per gli atenei in dissesto finanziario. 

8. Gli studenti valuteranno i professori e questa valutazione sarà determinante per l'attribuzione dei fondi alle università da parte del ministero dell'Istruzione. 

9. Sarà favorita la mobilità all'interno degli atenei. Possibilità per chi lavora in università di prendere 5 anni di aspettativa per andare nel privato senza perdere il posto. Il nucleo di valutazione d'ateneo sarà a maggioranza esterna per garantire una valutazione oggettiva e imparziale.

10. Ci sarà la possibilità di unire o federare università vicine, anche in relazione a singoli settori di attività, di norma in ambito regionale, per abbattere costi e aumentare la qualità di didattica e ricerca. 

11. Abilitazione nazionale come condizione per l'accesso all'associazione e all'ordinariato. L'abilitazione è attribuita da una commissione nazionale sulla base di specifici parametri di qualità. I posti saranno poi attribuiti a seguito di procedure pubbliche di selezione bandite dalle singole università, cui potranno accedere solo gli abilitati. Le commissioni di abilitazione nazionale saranno autorevoli con membri italiani e stranieri. Ci sarà poi una cadenza regolare annuale dell'abilitazione a professore, al fine di evitare lunghe attese e incertezze e l'attribuzione dell'abilitazione, a numero aperto, sulla base di rigorosi criteri di qualità stabiliti con decreto ministeriale, sulla base di pareri dell'Anvur e del Cun. Arriva poi la distinzione tra reclutamento e progressione di carriera. Entro una quota prefissata (1/3), i migliori docenti interni all'ateneo che conseguono la necessaria abilitazione nazionale al ruolo superiore potranno essere promossi alla luce del sole con meccanismi chiari e meritocratici. Messa a bando pubblico per la selezione esterna di una quota importante (2/3) delle posizioni di ordinario e associato per ricreare una vera mobilità tra sedi. Procedure semplificate per i docenti di università straniere che vogliono partecipare alle selezioni per posti in Italia. 

12. Riduzione dei settori scientifico-disciplinari da 370 a 185 circa con una consistenza minima di 50 ordinari per settore. Il ddl vuole evitare che si formino micro-settori che danneggiano la circolazione delle idee e danno troppo potere a cordate ristrette di docenti. 

13. Riorganizzazione interna degli atenei con una riduzione delle facoltà che potranno essere al massimo 12 per ateneo. 

14. Scatti stipendiali solo ai professori migliori rafforzando così il DM 180 in tema di valutazione dell'attività di ricerca dei docenti. In caso di valutazione negativa si perde lo scatto di stipendio e non si può partecipare come commissari ai concorsi. 

15. Passaggio ad associato di 1.500 ricercatori in tre anni. 

16. Un Rettore potrà rimanere in carica un solo mandato, per un massimo di sei anni. 

17. Nelle assunzioni per ordinario e associato saranno esclusi i consanguinei dei professori appartenenti al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ma anche di rettori, direttori generale e consiglieri di amministrazione. 

18. Le risorse saranno trasferite dal ministero in base alla qualità della ricerca e della didattica. Obbligo di accreditamento, quindi di verifica da parte del ministero, di tutti i corsi di laurea e di tutte le sedi distaccate per evitare che si creino insegnamenti e strutture non necessarie. Valutazione dell'efficienza dei risultati conseguiti da parte dell'Anvur.