Servizio Civile e Stranieri: il testo e il video dell'intervento alla Camera del Ministro Kyenge

di Redazione

Il Ministro Kyenge alla Camera: auspico che il Parlamento  sia protagonista per riformare il Servizio Civile Nazionale. (Redazione)

camera-dei-deputati Ieri alla Camera il Ministro Kyenge, titolare della delega al SCN, ha risposto ad una interrogazione dei Deputat PD Guerini, Bonomo, Raciti ed altri sulla riapertura del Bando SCN ai giovani stranieri.

Di seguito il testo della risposta del Ministro

CÉCILE KYENGE, Ministro per l’integrazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’interpellanza urgente appena illustrata riguarda il Servizio civile nazionale, una tematica che mi sta particolarmente a cuore. Considero, infatti, con favore questa esperienza di volontariato, che permette a tanti giovani di sviluppare un forte senso civico, offrendo una parte del loro tempo per iniziative di solidarietà, assistenza, protezione civile, cooperazione internazionale e tutela dell’ambiente. Tale strumento ha coinvolto, infatti, quasi 300 mila giovani negli ultimi dieci anni. Considero il Servizio civile nazionale un bene prezioso per tutta la collettività, un positivo strumentoì di integrazione e solidarietà, oltre che una significativa esperienza pioneristica in Europa e una realtà che lo Stato dedica in via esclusiva ai giovani.

Consapevole di tale importanza, mi sono impegnata per permettere l’« avvio » dei volontari con la pubblicazione dei bandi per il 2013 e per reperire nuove risorse. Tuttavia, con l’ordinanza del 18 novembre 2013, il tribunale di Milano ha disposto la modifica del bando di selezione dei volontari nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana per l’accesso al Servizio civile nazionale.

Ricordo che la problematica riguardante l’ammissione degli stranieri al Servizio civile nazionale è già stata oggetto di due contenziosi alla fine del 2011 presso i tribunali ordinari di Brescia e di Milano, con i quali è stato denunciato il comportamento discriminatorio dell’Amministrazione, perché prescriveva la cittadinanza italiana quale requisito di ammissione alla selezione, secondo quanto previsto dalla normativa tuttora vigente. I due contenziosi hanno avuto sviluppi processuali opposti. In particolare, il tribunale di Brescia, con sentenza depositata il 9 maggio 2012, ha rigettato il ricorso, ritenendo ragionevole la differenziazione tra cittadini e stranieri perché coerente con l’ordinamento nel suo complesso e, soprattutto, con i principi costituzionali.

Tale orientamento è stato confermato dalla Corte di Appello di Brescia con decisione del 21 ottobre 2013. Diversamente, il tribunale di Milano (ordinanza del 12 gennaio 2012), e successivamente la Corte di Appello (decisione n. 2183 del 2012), hanno dichiarato il carattere discriminatorio del bando. Contro la decisione della Corte di Appello di Milano, l’Amministrazione ha proposto ricorso innanzialla Corte di Cassazione.

Considerata la rilevanza della problematica e in attesa della definizione delgiudizio in Cassazione, il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale, prima dell’adozione dei bandi per il 2013, ha ritenuto quindi opportuno interessare l’Avvocatura generale dello Stato in ordine agli adempimenti da porre in essere.

Infatti, da un lato, l’ammissione degli stranieri alle selezioni, imposta dalla decisione della Corte di Appello di Milano, avrebbe concretizzato una palese violazione della normativa vigente, dall’altro, la previsione del requisito della cittadinanza italiana per partecipare alle selezioni avrebbe potuto essere interpretata come una mancata osservanza della pronuncia del Giudice del lavoro.

L’Avvocatura dello Stato, con i pareri resi il 24 luglio 2012 e il 26 settembre 2013, si è espressa in favore della riserva ai soli cittadini italiani, secondo quanto previsto dalla attuale normativa, considerandola non in contrasto con i principi comunitari e coerente con quelli affermati dalla Corte Costituzionale nel 2004 e nel 2005. L’Avvocatura ha, inoltre, affermato che la decisione della Corte d’Appello di Milano era circoscritta al bando 2011, non avendo il giudice disposto nella decisione l’inserimento di una clausola di ammissione degli stranieri nei bandi futuri.

Ciò premesso, sono stati emanati nel 2013 due bandi straordinari e, da ultimo, il bando ordinario del 4 ottobre, mantenendo il requisito della cittadinanza italiana per la partecipazione al Serviziocivile nazionale. Quest’ultimo bando è stato oggetto di un ulteriore contenzioso, provvisoriamente deciso con l’ordinanza del 18 novembre 2013, per garantire la parità di accesso alle selezioni dei volontari anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

 Al riguardo si fa presente che, a seguito della notifica dell’ordinanza avvenuta il 25 novembre 2013, l’amministrazione ha chiesto all’Avvocatura distrettuale dello Stato di proporre appello, in quanto il giudice ha formulato una accezione ampia del termine « cittadino » da intendersi riferito al soggetto che appartiene stabilmente e regolarmente alla comunità italiana.

Ciò attraverso una interpretazione estensiva della disposizione di legge. La legittimità di questa interpretazione è già al vaglio della Corte di cassazione.

Contestualmente l’Amministrazione, tenuta a dare comunque esecuzione all’ordinanza, ha chiesto la collaborazione dell’Avvocatura generale perché esistono obiettive difficoltà ad ottemperare all’ordinanza del giudice di Milano. Infatti l’autorità giudiziaria non ha fornito elementi sufficienti ad individuare correttamente la categoria dei soggetti destinatari della decisione, né ha tenuto conto delle criticità derivanti dall’apertura agli stranieri in relazione ai requisiti per la selezione come, ad esempio, la conoscenza della lingua italiana o la valutazione dei titoli di studio conseguiti all’estero che comporta l’attribuzione di un punteggio rilevante nel giudizio complessivo.

 L’Avvocatura generale ha fornito elementi utili a dirimere i dubbi dell’amministrazione; pertanto il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale ieri ha riaperto fino al 16 dicembre i termini dei bandi (nazionale e delle regioni e province autonome). Questa riapertura consentirà ai cittadini dell’Unione europea, ai familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di permesso di soggiorno per asilo e ai titolari di permesso per protezione sussidiaria di presentare le domande per la partecipazione a progetti di volontariato in Italia e all’estero.

Questo elenco deriva dalle sole ipotesi possibili in base alle attuali leggi sull’immigrazione e l’asilo. Si è dovuto ricorrere a tali specificazioni per superare la generica indicazione del tribunale di Milano, con riserva dell’esito del relativo giudizio di appello. Pertanto anche la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione sarà necessariamente effettuata con riserva.

Il Governo ha quindi posto in essere tutte le possibili misure per affrontare questa problematica urgente e controversa.

Al riguardo è bene tener presente che l’orientamento della giurisprudenza non è univoco e si è in attesa delle decisioni della Corte di cassazione. In tale ottica, sarebbe opportuna una riflessione sul sistema del Servizio civile nazionale ad iniziare dal collegamento con l’obiezione di coscienza e la sospensione della leva obbligatoria.

Torno ad auspicare che il Parlamento possa discuterne nel quadro complessivo della riforma di tale importante esperienza per l’intera collettività. Grazie per l’attenzione.

Qui il testo dell'interpellanza a firma Guerini, Raciti, Bonomo, Chaouki ed altri.

 Guarda il video: